Leggi sul tartufo
Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio
dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1.
Le regioni, in attuazione dell’articolo 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la
coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o
conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri
stabiliti dalla presente legge.
Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia
hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
E’ fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale
concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30
aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.
Art. 2.
I tartufi destinati al consumo da freschi devono
appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo
vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero
pregiato;
3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente
tartufo moscato;
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d’estate o
scorzone;
5) Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente
tartufo uncinato;
6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d’inverno o
trifola nera;
7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente
bianchetto o marzuolo;
8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero
ordinario.
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie
commerciali sopraindicate sono riportate nell’allegato 1
che fa parte integrante della presente legge.
L’esame per l’accertamento delle specie può essere fatto a vista
in base alle caratteristiche illustrate nell’allegato 1 e, in caso di
dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore
eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di
Sant’Angelo in Vado del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, o
del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio
nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati
delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali
dell’Università mediante rilascio di certificazione scritta.
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